Consulenza Fiscale On line Articolo 13 Legge 388 del 2000 Guida apertura partita Iva e nuova attività imprenditoriale
 
    
Forfetino per nuove attività imprenditoriali  
Focus
Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000)
 
L 'art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388 ha introdotto un regime fiscale agevolato in favore delle persone fisiche che intraprendono nuove attività imprenditoriali, artistiche o professionali, per le quali è prevista un'imposizione ridotta sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché una serie di esenzioni da obblighi contabili.
 
Ambito temporale
Il regime agevolato si applica per il primo triennio di attività, ossia:
• per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata avviata l'attività;
• per i due periodi d'imposta successivi.
Esso, tuttavia, cessa di trovare applicazione anche prima del decorso del triennio, nell'ipotesi di decadenza determinata dal superamento dei limiti relativi ai compensi.
 
Ambito soggettivo
Il regime per le nuove attività produttive si rivolge alle sole persone fisiche che intraprendano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (art. 13 co. 1 della L. 388/2000). Non rientrano, pertanto, tra i soggetti passivi delle disposizioni agevolative le società commerciali e le associazioni tra artisti e professionisti.
 
Approvazione degli studi di settore - Irrilevanza  
L'accesso al regime agevolato prescinde del tutto dalla circostanza che per l'attività svolta sia stato approvato o meno uno studio di settore.
Peraltro, ai soggetti che si avvalgono della disposizione agevolativa di cui all'art. 13 della L. 388/2000, ai fini accertativi si applicano regolarmente le disposizioni in materia di studi di settore (circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57, par. 8.3).
 
Condizioni per accedere al regime 
Ai sensi dell'art. 13 co. 2 della L. 388/2000, l'accesso al regime agevolato è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni:
• nei tre anni precedenti, il soggetto non deve avere esercitato attività d'impresa, ovvero professionale;
• l'attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso di tirocinio obbligatorio ai fini dell'abilitazione all'esercizio di arti o professioni);
• l'ammontare dei compensi realizzati nel periodo d'imposta non deve superare determinati limiti;
• devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
In linea con la "ratio" dell'agevolazione, che è quella di promuovere la nascita di nuove iniziative produttive, ai fini dell'accesso al regime, è necessario che il contribuente non abbia esercitato alcuna attività imprenditoriale, artistica o professionale nel triennio precedente l'inizio dell'attività, neppure in forma collettiva (es. socio di società di persone, professionista associato di uno studio professionale) ovvero familiare (es. collaboratore di impresa familiare).
  
Assenza di collegamento con attività svolta in precedenza  
L'accesso al regime agevolato è precluso qualora l'attività imprenditoriale, artistica o professionale avviata costituisca "mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo", anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa coma disciplinato dall’articolo  13 comma 2 lettera b) della Legge 388 del 2000.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 8 (par. 1.2) ha chiarito che il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che l'attività nuova e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione dei mezzi. Rappresenta, quindi, mera prosecuzione della precedente attività "quell'attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti".
In base alla disposizione contenuta nell'art. 13 comma secondo lettera b) della citata  Legge 388/2000, la sussistenza di un rapporto di continuità tra l'attività artistica o professionale avviata e quella svolta durante il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni non integra quella "mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta" che impedisce di accedere al regime agevolato.
 
Limiti relativi all'ammontare dei compensi e dei ricavi  
Ai fini dell'accesso al regime delle nuove iniziative produttive:
• per gli esercenti arti e professioni, l'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta non deve superare euro 30.987,41;
• per gli esercenti attività d'impresa, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta non deve superare:
- 30.987,41 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 61.974,83 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
In caso di inizio attività nel corso del periodo d'imposta, detti limiti non devono essere ragguagliati ad anno (circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2002 n. 55/E, par. 10).
Se l'attività imprenditoriale intrapresa era precedentemente svolta da un altro soggetto, il limite dei ricavi d'impresa realizzati deve essere considerato anche in capo all'imprenditore uscente (dante causa), con riferimento al periodo d'imposta precedente.
Tale limitazione non trova applicazione nell'ambito del lavoro autonomo ragione del carattere personale ed intrasmissibile dell'attività professionale: un neo-professionista che avvia la propria attività rilevando uno studio già esistente fruisce, quindi, dell'agevolazione, a prescindere dall'entità dei compensi realizzati dal professionista "dante causa".
 
Modalità di accesso al regime  
I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa ovvero di arti o professioni e presumono di realizzare un ammontare di compensi o di ricavi non superiore ai predetti limiti devono barrare, per aderire al regime fiscale agevolato, l'apposita casella "A" del modello AA9/9.  
La casella "R" deve essere barrata per revocare l'adesione precedentemente comunicata.
I predetti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato costituisce uno dei presupposti per l'applicazione del regime (istruzioni al modello di dichiarazione di inizio attività AA9/9).
 
Opzione per il regime dei contribuenti minimi  
I soggetti che optano, ad inizio attività, per l'applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali possono scegliere (circolare della Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n. 73, par. 2.3.1):
• di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso;
• ovvero, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti "minimi" di cui all'art. 1 comma  96 - 117 della Legge  n. 244 del 2007, anche se non è ancora terminato il triennio.
 
Volontà di non aderire al regime  
Il contribuente che, pur in possesso dei requisiti per poter accedere al regime, decida di non avvalersene, non dovrà barrare l'apposita casella del modello AA9/9.
Conseguentemente, in sede di dichiarazione IVA:
• qualora il contribuente intenda optare per il regime ordinario, dovrà barrare la casella corrispondente (rispettivamente, VO20, per gli esercenti attività d'impresa, e VO21, per i professionisti, nel modello IVA 2009);
• in caso contrario, lo stesso applicherà automaticamente il regime semplificato senza effettuare nessuna opzione.
 
Agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili  
Il regime delle nuove iniziative produttive prevede:
• una riduzione del prelievo fiscale sul reddito di impresa o di lavoro autonomo (imposta sostitutiva IRPEF del 10%);
• rilevanti semplificazioni contabili.
 
Semplificazioni contabili  
Ai sensi dell'art. 13 co. 6 della L. 388/2000, i soggetti ammessi al regime agevolato sono esonerati:
• dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA;
• dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell'IVA.
Il versamento dell'eventuale imposta a debito dovuta in base alla dichiarazione annuale avviene entro i termini stabiliti per il versamento dell'IVA annuale, vale a dire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, i soggetti che si avvalgono del regime non devono compilare, nella dichiarazione IVA, il quadro VH sezione 1, relativo alle liquidazioni periodiche.
Al contribuente fanno comunque capo gli obblighi relativi:
• alla fatturazione ed alla certificazione dei corrispettivi, se prescritti;
• alla conservazione in ordine cronologico dei documenti fiscali emessi e ricevuti, ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73.
 
Decadenza dal regime agevolato  
Il regime agevolato cessa di trovare applicazione (art. 13 co. 3 della L. 388/2000):
• dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale l'ammontare dei compensi o dei ricavi abbia superato i limiti di accesso;
• dal periodo d'imposta nel corso del quale l'ammontare dei compensi o dei ricavi abbia superato i limiti medesimi maggiorati del 50%.
A partire dal periodo d'imposta nel corso del quale i limiti afferenti i compensi e i ricavi vengono superati di oltre il 50%, il reddito di impresa o di lavoro autonomo concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato in base ai criteri ordinari. Dal medesimo periodo d'imposta il contribuente torna ad essere soggetto agli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, nonché alla liquidazione e al versamento dell'IVA periodica.
 
 

 
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